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Oltre a quella della Juventus, comminate altre numerose sanzioni ad altri club di serie A. Ecco l'elenco completo:
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 6° ed al 45° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria tre bengala, senza conseguenze lesive; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bengala; per avere inoltre, al 5° del primo tempo, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un coro insultante; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. PARMA per avere un suo sostenitore, al 35° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce laser su un calciatore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi (giovanissimi...) sostenitori rivolto ripetutamente ad un calciatore della squadra avversaria un coro ingiurioso.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, lanciato due bengala e due petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa sei minuti.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso tre fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ansa Edited by Engel66 - 3/12/2013, 23:29
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